Secondo la nuova legislazione, ciascun cantone fissa il numero massimo di medici per il settore ambulatoriale. Il Consiglio federale indica criteri e principi metodologici per la determinazione del numero massimo. I Cantoni limitano, in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni, il numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Alla limitazione sono soggetti:
Dall’entrata in vigore dell’art. 55a LAMal, i Cantoni avevano due anni di tempo per adeguare le proprie normative alla nuova legislazione, concretamente fino al 30 giugno 2023.
Finché un Cantone non ha adeguato la propria normativa alle nuove direttive, in quel Cantone si applica la legislazione precedente.
Non sono interessati dalle disposizioni in materia di limitazione delle autorizzazioni entrate in vigore il 1° luglio 2021:
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2022, verrà introdotta una nuova procedura di autorizzazione per la fornitura di prestazioni a carico dell’AOMS. I criteri per le autorizzazioni sono stabiliti a livello federale dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e dall’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal). L’attuazione è di competenza dei Cantoni, il che significa che a essi spettano la verifica dei requisiti e la concessione delle autorizzazioni.
I medici che, a partire dal 1° gennaio 2022, desiderano ottenere una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività a carico dell’AOMS devono soddisfare i seguenti criteri:
Nota: I Cantoni possono esonerare medici in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall’obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l’offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati:
a. medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento;
b. medico generico quale unico titolo di perfezionamento;
c. pediatria;
d. psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.
L’eccezione ai sensi dell'art. 37 comma 1bis LAMal è entrata in vigore il 18 marzo 2023 ed è valida fino alla fine del 2027.
A partire dal 1° gennaio 2022, gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici verranno autorizzati solo se i medici che vi esercitano l’attività soddisfano i seguenti criteri per l’autorizzazione:
Nota: I Cantoni possono esonerare medici in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall’obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l’offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati:
a. medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento;
b. medico generico quale unico titolo di perfezionamento;
c. pediatria;
d. psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.
L’eccezione ai sensi dell'art. 37 comma 1bis LAMal è entrata in vigore il 18 marzo 2023 ed è valida fino alla fine del 2027.
Le disposizioni in materia di gestione delle autorizzazioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2021. Ora i Cantoni hanno due anni di tempo – cioè fino al 30 giugno 2023 – per modificare la propria normativa cantonale con riferimento alla definizione dei numeri massimi. Finché un Cantone non ha adeguato la propria normativa alle nuove direttive, in quel Cantone si applica la legislazione precedente.
Non rientra nei nuovi numeri massimi chi aveva ottenuto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore della nuova legislazione, esercitava l’attività a carico dell’AOMS e continua a svolgere l’attività nello stesso Cantone.
Non rientrano nei nuovi numeri massimi nemmeno i medici che, prima dell’entrata in vigore della nuova legislazione, esercitavano l’attività nel settore ambulatoriale di un ospedale o presso un istituto che dispensa cure ambulatoriali effettuate da medici, nella misura in cui continuino a esercitare la loro attività nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale oppure presso lo stesso istituto.
Chi dispone di un’autorizzazione ai sensi della legislazione precedente e forniva prestazioni ambulatoriali a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è considerato autorizzato dal Cantone nel cui territorio esercitava l’attività al 1° gennaio 2022. In tale Cantone non è pertanto necessario richiedere una nuova autorizzazione.
L’obbligo di attestare le conoscenze linguistiche viene meno per i medici che dispongono di uno dei seguenti diplomi:
Chi, ad esempio, ha conseguito nel Canton Zurigo una maturità liceale con la lingua francese come materia fondamentale, non dovrà sostenere alcun esame di lingua francese. Un medico cresciuto nella Svizzera italiana e che abbia conseguito il diploma di medico presso l’Università di Basilea non dovrà sostenere alcun esame di lingua tedesca. Una persona che abbia conseguito in Austria un diploma di medico riconosciuto in Svizzera, non dovrà sostenere alcun esame di lingua tedesca.
Per rispondere a questa domanda è utile tenere distinti i due «settori» in questione, sebbene siano in effetti strettamente correlati.
Autorizzazione a esercitare la professione ai sensi della LPMed
All’art. 36 cpv. 1 lett. c, la LPMed prevede che per ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione il medico debba disporre delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione. Secondo l’art. 11c cpv. 2 dell’Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed), le conoscenze linguistiche possono essere provate mediante:
Se almeno uno di tre tali requisiti è soddisfatto, la relativa lingua può essere iscritta nel registro, requisito necessario affinché possa essere concessa l’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 36 LPMed. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 36 LPMed, la maturità liceale svizzera non è tuttavia sufficiente.
Autorizzazione di ammissione ai sensi della LAMal
La regolamentazione linguistica approvata dal Parlamento per l’autorizzazione di ammissione ai sensi della LAMal prevede (presumibilmente dal 1.7.2021) che tutti i fornitori di prestazioni debbano attestare le loro conoscenze linguistiche e che tale attestazione venga meno solo nei tre casi eccezionali elencati qui di seguito.
L’obbligo di attestare le conoscenze linguistiche viene meno per i medici che dispongono di uno dei seguenti diplomi:
Conclusioni
A meno che il Consiglio federale non inserisca nell’Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed) l’attestazione delle conoscenze linguistiche mediante esame di maturità prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla LAMal, si verificherà effettivamente la spiacevole situazione in cui per i due settori (autorizzazione a esercitare la professione e autorizzazione di ammissione per la fatturazione) sono previsti requisiti linguistici diversi sebbene, in realtà, l’obiettivo sia sempre lo stesso e cioè che i medici che esercitano in Svizzera dispongano delle conoscenze linguistiche necessarie a fornire prestazioni mediche di alto livello qualitativo.
I Cantoni possono esonerare medici in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall’obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l’offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati:
a. medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento;
b. medico generico quale unico titolo di perfezionamento;
c. pediatria;
d. psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.
L’eccezione ai sensi dell'art. 37 comma 1bis LAMal è entrata in vigore il 18 marzo 2023 ed è valida fino alla fine del 2027.
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