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Diritto
Diritto in materia di autorizzazioni

Diritto in materia di autorizzazioni

Nell’estate 2020 il Parlamento ha approvato nuovi fondamenti giuridici per l’autorizzazione dei medici che possono esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il 1° luglio 2021 è entrato in vigore l’art. 55a «Limitazione del numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale». Da quel momento, i Cantoni avevano due anni di tempo per adeguare le proprie normative alla nuova legislazione. Per i medici che desiderano esercitare a carico dell’AOMS a partire dal 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono in vigore nuovi criteri per l’autorizzazione.

Decisioni essenziali

Secondo la nuova legislazione, ciascun cantone fissa il numero massimo di medici per il settore ambulatoriale. Il Consiglio federale indica criteri e principi metodologici per la determinazione del numero massimo. I Cantoni limitano, in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni, il numero  di  medici  che  forniscono  prestazioni  nel  settore  ambulatoriale  a carico  dell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie. Alla limitazione sono soggetti:

  • i medici che esercitano la propria attività a carico dell’AOMS;
  • i medici che esercitano la propria attività nel settore ambulatoriale ospedaliero e
  • i medici che esercitano la propria attività in istituti di cure ambulatoriali ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 lett. n LAMal.

Dall’entrata in vigore dell’art. 55a LAMal, i Cantoni avevano due anni di tempo per adeguare le proprie normative alla nuova legislazione, concretamente fino al 30 giugno 2023.

Finché un Cantone non ha adeguato la propria normativa alle nuove direttive, in quel Cantone si applica la legislazione precedente.

Non sono interessati dalle disposizioni in materia di limitazione delle autorizzazioni entrate in vigore il 1° luglio 2021:

  • i medici che hanno ottenuto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi e hanno esercitato l’attività nel settore ambulatoriale a carico dell’AOMS, nonché
  • i medici che hanno esercitato l’attività prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi nel settore ambulatoriale di un ospedale o presso un istituto che dispensa cure ambulatoriali effettuate da medici, nella misura in cui continuino a esercitare la loro attività nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale oppure presso lo stesso istituto.

Nuovi criteri per le domande di autorizzazione presentate dal 1° gennaio 2022

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2022, verrà introdotta una nuova procedura di autorizzazione per la fornitura di prestazioni a carico dell’AOMS. I criteri per le autorizzazioni sono stabiliti a livello federale dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e dall’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal). L’attuazione è di competenza dei Cantoni, il che significa che a essi spettano la verifica dei requisiti e la concessione delle autorizzazioni.

I medici che, a partire dal 1° gennaio 2022, desiderano ottenere una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività a carico dell’AOMS devono soddisfare i seguenti criteri:

  1. Disporre di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.
  2. Disporre di un titolo di specializzazione, federale o riconosciuto dalla MEBEKO, nel settore specialistico per il quale viene richiesta l’autorizzazione.
  3. Aver lavorato per almeno tre anni nel settore specialistico per il quale viene richiesta l’autorizzazione presso un centro di perfezionamento professionale svizzero riconosciuto.


    ​​​​​​​Nota: I Cantoni possono esonerare medici in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall’obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l’offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati:

    a.           medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento;

    b.           medico generico quale unico titolo di perfezionamento;

    c.           pediatria;

    d.           psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.

    L’eccezione ai sensi dell'art. 37 comma 1bis LAMal è entrata in vigore il 18 marzo 2023 ed è valida fino alla fine del 2027.

  4. Dimostrare di possedere la competenza linguistica necessaria nella propria regione di attività mediante un esame di lingua sostenuto in Svizzera. I medici dispongono della competenza linguistica necessaria se, nella lingua della regione in cui esercitano l’attività, sono in grado di:
    a. comprendere i contenuti principali di testi complessi su argomenti concreti o astratti, cogliendone il significato implicito;
    b. esprimersi in modo spontaneo e fluente, senza dover cercare parole troppo spesso;
    c. usare la lingua in modo efficace e flessibile, esprimendosi in modo chiaro e strutturato su questioni complesse.

    Secondo il rapporto esplicativo sull’Ordinanza sull’assicurazione malattie, tali requisiti corrispondono al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

    Avvertenza: l’obbligo di dimostrare le conoscenze linguistiche viene meno per i medici che dispongono di una maturità liceale svizzera per la quale lingua ufficiale della regione in cui lavorano era materia fondamentale. Per le ulteriori eccezioni si vedano le FAQ.
  5. Dimostrare di soddisfare i requisiti qualitativi di cui all’art. 58g OAMal. Cioè:
    a. disporre del personale qualificato necessario;
    b. disporre di un sistema di gestione della qualità adeguato;
    c. disporre di un sistema di reporting e apprendimento interno adeguato ed essersi affiliati a una rete unitaria per la segnalazione degli eventi indesiderati a livello di tutta la Svizzera, qualora una rete di questo tipo esista;
    d. disporre dell’attrezzatura necessaria per partecipare alle misurazioni della qualità a livello nazionale.
  6. I medici devono affiliarsi a una comunità di riferimento o comunità certificata per la cartella informatizzata del paziente.

A partire dal 1° gennaio 2022, gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici verranno autorizzati solo se i medici che vi esercitano l’attività soddisfano i seguenti criteri per l’autorizzazione:

  1. Disporre di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.
  2. Disporre di un titolo di specializzazione, federale o riconosciuto dalla MEBEKO, nel settore specialistico per il quale viene richiesta l’autorizzazione.
  3. Aver lavorato per almeno tre anni nel settore specialistico per il quale viene richiesta l’autorizzazione presso un centro di perfezionamento professionale svizzero riconosciuto.


    ​​​​​​​Nota: I Cantoni possono esonerare medici in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall’obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l’offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati:

    a.           medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento;

    b.           medico generico quale unico titolo di perfezionamento;

    c.           pediatria;

    d.           psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.

    L’eccezione ai sensi dell'art. 37 comma 1bis LAMal è entrata in vigore il 18 marzo 2023 ed è valida fino alla fine del 2027.

  4. Dimostrare di possedere la competenza linguistica necessaria nella propria regione di attività mediante un esame di lingua sostenuto in Svizzera. I medici dispongono della competenza linguistica necessaria se, nella lingua della regione in cui esercitano l’attività, sono in grado di:
    a. comprendere i contenuti principali di testi complessi su argomenti concreti o astratti, cogliendone il significato implicito;
    b. esprimersi in modo spontaneo e fluente, senza dover cercare parole troppo spesso;
    c. usare la lingua in modo efficace e flessibile, esprimendosi in modo chiaro e strutturato su questioni complesse.

    Secondo il rapporto esplicativo sull’Ordinanza sull’assicurazione malattie, tali requisiti corrispondono al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

    Avvertenza: l’obbligo di dimostrare le conoscenze linguistiche viene meno per i medici che dispongono di una maturità liceale svizzera per la quale lingua ufficiale della regione in cui lavorano era materia di base. Per le ulteriori eccezioni si vedano le FAQ.
  5. Gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici devono dimostrare di soddisfare i requisiti qualitativi di cui all’art. 58g OAMal. Cioè:
    a. disporre del personale qualificato necessario;
    b. disporre di sistema di gestione della qualità adeguato;
    c. disporre di un sistema di reporting e apprendimento interno adeguato ed essersi affiliati a una rete unitaria per la segnalazione degli eventi indesiderati a livello di tutta la Svizzera, qualora una rete di questo tipo esista;
    d. disporre dell’attrezzatura necessaria per partecipare alle misurazioni della qualità a livello nazionale.
  6. Gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici devono affiliarsi a una comunità di riferimento o comunità certificata per la cartella informatizzata del paziente.

Avvertenze

  • I medici e gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici che erano autorizzati a esercitare l’attività a carico dell’AOMS secondo la legislazione precedente si intendono autorizzati anche secondo la nuova legislazione dal Cantone nel cui territorio esercitano l’attività al 1° gennaio 2022.
  • Attenzione in caso di cambio del Cantone: i medici e gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici che erano autorizzati a esercitare l’attività già prima del 1° gennaio 2022 e, per il periodo a partire dal 1° gennaio 2022, desiderano presentare domanda di autorizzazione in un altro Cantone, sono tenuti a soddisfare i criteri previsti dalla nuova legislazione.
  • Un’autorizzazione riguarda solo il settore specialistico per cui è stata richiesta. Pertanto un medico con più titoli di specializzazione deve ottenere un’autorizzazione per ogni settore specialistico in cui intende esercitare l’attività a carico dell’AOMS.
  • Se il Cantone respinge una domanda di autorizzazione, il richiedente ha la possibilità di impugnare il rifiuto davanti al tribunale cantonale.

FAQ

A partire da quando si applica la nuova gestione delle autorizzazioni?

Le disposizioni in materia di gestione delle autorizzazioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2021. Ora i Cantoni hanno due anni di tempo – cioè fino al 30 giugno 2023 – per modificare la propria normativa cantonale con riferimento alla definizione dei numeri massimi.  Finché un Cantone non ha adeguato la propria normativa alle nuove direttive, in quel Cantone si applica la legislazione precedente.

Per chi valgono i tetti fissati?

I tetti massimi valgono sia per i medici che svolgono la propria attività nel settore ambulatoriale di un ospedale, che per quelli che la esercitano presso un’istituzione che offre cure ambulatoriali.

Chi aveva già un’autorizzazione ed esercitava l’attività a carico dell’AOMS prima dell’entrata in vigore della nuova legislazione, rientra nei nuovi numeri massimi?

Non rientra nei nuovi numeri massimi chi aveva ottenuto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore della nuova legislazione, esercitava l’attività a carico dell’AOMS e continua a svolgere l’attività nello stesso Cantone.

Non rientrano nei nuovi numeri massimi nemmeno i medici che, prima dell’entrata in vigore della nuova legislazione, esercitavano l’attività nel settore ambulatoriale di un ospedale o presso un istituto che dispensa cure ambulatoriali effettuate da medici, nella misura in cui continuino a esercitare la loro attività nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale oppure presso lo stesso istituto.

A partire da quando si applicano i nuovi criteri per le autorizzazioni?

I nuovi criteri per le autorizzazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2022. Chi presenta una domanda di autorizzazione al Cantone, a partire da quella data deve soddisfare i nuovi criteri per le autorizzazioni.

Chi dispone già di un’autorizzazione prima del 1° gennaio 2022 la deve richiedere nuovamente?

Chi dispone di un’autorizzazione ai sensi della legislazione precedente e forniva prestazioni ambulatoriali a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è considerato autorizzato dal Cantone nel cui territorio esercitava l’attività al 1° gennaio 2022. In tale Cantone non è pertanto necessario richiedere una nuova autorizzazione.

Chi è esonerato dall’esame di lingua?

L’obbligo di attestare le conoscenze linguistiche viene meno per i medici che dispongono di uno dei seguenti diplomi:

  • una maturità liceale svizzera per la quale la lingua ufficiale della regione di attività era materia fondamentale (vedi l’art. 14 cpv. 2 dell’Ordinanza sull’esame svizzero di maturità;
  • un diploma federale di medico ottenuto nella lingua ufficiale della regione in cui viene esercitata l’attività;
  • un diploma straniero ottenuto nella lingua ufficiale della regione di attività e riconosciuto ai sensi dell'art. 15 della legge federale del 23 giugno 2009 sulle professioni mediche.

Chi, ad esempio, ha conseguito nel Canton Zurigo una maturità liceale con la lingua francese come materia fondamentale, non dovrà sostenere alcun esame di lingua francese. Un medico cresciuto nella Svizzera italiana e che abbia conseguito il diploma di medico presso l’Università di Basilea non dovrà sostenere alcun esame di lingua tedesca. Una persona che abbia conseguito in Austria un diploma di medico riconosciuto in Svizzera, non dovrà sostenere alcun esame di lingua tedesca.

Per le autorizzazioni ai sensi della LAMal si applicano requisiti linguistici diversi rispetto a quelli richiesti per la concessione di un’autorizzazione ai sensi della LPMed?

Per rispondere a questa domanda è utile tenere distinti i due «settori» in questione, sebbene siano in effetti strettamente correlati.

  • Da un lato, secondo la Legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed), le necessarie conoscenze linguistiche sono un requisito indispensabile per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione, cioè dell’autorizzazione a poter esercitare la professione di medico sul territorio svizzero.
  • Dall’altro lato, le conoscenze linguistiche ora saranno necessarie anche per ottenere l’autorizzazione di ammissione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), cioè l’autorizzazione per poter fatturare a carico delle casse malati.  Un medico con autorizzazione cantonale a esercitare la professione, ma senza autorizzazione di ammissione può svolgere la professione di medico, ma può fatturare «solo» a pazienti privati, pazienti paganti oppure a pazienti a carico di altre assicurazioni sociali, diverse dall’assicurazione malattia.

Autorizzazione a esercitare la professione ai sensi della LPMed

All’art. 36 cpv. 1 lett. c, la LPMed prevede che per ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione il medico debba disporre delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione. Secondo l’art. 11c cpv. 2 dell’Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed), le conoscenze linguistiche possono essere provate mediante:

  • un diploma di lingue internazionalmente riconosciuto che non risalga a oltre sei anni or sono;
  • un titolo di formazione o di perfezionamento della professione medica universitaria acquisito nella lingua corrispondente; oppure
  • un’esperienza lavorativa di tre anni negli ultimi dieci anni, nella lingua corrispondente nella professione medica universitaria in questione.

Se almeno uno di tre tali requisiti è soddisfatto, la relativa lingua può essere iscritta nel registro, requisito necessario affinché possa essere concessa l’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 36 LPMed. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 36 LPMed, la maturità liceale svizzera non è tuttavia sufficiente. 

Autorizzazione di ammissione ai sensi della LAMal

La regolamentazione linguistica approvata dal Parlamento per l’autorizzazione di ammissione ai sensi della LAMal prevede (presumibilmente dal 1.7.2021) che tutti i fornitori di prestazioni debbano attestare le loro conoscenze linguistiche e che tale attestazione venga meno solo nei tre casi eccezionali elencati qui di seguito.

L’obbligo di attestare le conoscenze linguistiche viene meno per i medici che dispongono di uno dei seguenti diplomi:

  • una maturità liceale svizzera per la quale la lingua ufficiale della regione di attività era materia fondamentale;
  • un diploma federale di medico ottenuto nella lingua ufficiale della regione di attività;
  • un diploma straniero ottenuto nella lingua ufficiale della regione di attività e riconosciuto ai sensi dell'art. 15 della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.

Conclusioni

A meno che il Consiglio federale non inserisca nell’Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed) l’attestazione delle conoscenze linguistiche mediante esame di maturità prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla LAMal, si verificherà effettivamente la spiacevole situazione in cui per i due settori (autorizzazione a esercitare la professione e autorizzazione di ammissione per la fatturazione) sono previsti requisiti linguistici diversi sebbene, in realtà, l’obiettivo sia sempre lo stesso e cioè che i medici che esercitano in Svizzera dispongano delle conoscenze linguistiche necessarie a fornire prestazioni mediche di alto livello qualitativo.

In che modo devono essere soddisfatti i requisiti qualitativi?

La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha emanato raccomandazioni su come soddisfare i requisiti qualitativi. Le raccomandazioni sono disponibili sul sito Web della CDS. L’attuazione concreta spetta ai singoli Cantoni.

Chi può essere esentato dai cantoni dal requisito di aver lavorato per almeno tre anni presso un istituto di formazione riconosciuto svizzero?

I Cantoni possono esonerare medici in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall’obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l’offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati:

a.           medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento;

b.           medico generico quale unico titolo di perfezionamento;

c.           pediatria;

d.           psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.

L’eccezione ai sensi dell'art. 37 comma 1bis LAMal è entrata in vigore il 18 marzo 2023 ed è valida fino alla fine del 2027.

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